L'uscita di uno Stato membro dall'Unione europea è un diritto di ogni Stato membro dell'Unione europea (UE). Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea: "Ogni Stato membro può de decidere di recedere dall'Unione conformemente alle proprie norme costituzionali". Nessuno Stato è mai uscito dall'organizzazione, anche se alcune dipendenze territoriali hanno lasciato l'UE.
Di questi, solo la Groenlandia ha indetto un referendum sull'uscita dall'Unione, nel 1985. Nessuno Stato membro prima del 23 giugno 2016 ha mai tenuto un referendum nazionale sul ritiro dalla Unione Europea, anche se nel 1975 il Regno Unito ha organizzato un referendum sulla CEE e 67,2% degli elettori ha scelto di rimanere nella Comunità.
Il primo referendum nazionale sull'uscita dall'Unione si è tenuto il 23 giugno 2016 nel Regno Unito, e la maggioranza dei votanti (51,9%) si è espressa per l'uscita dall'Unione Europea. Il trattato di Lisboa ha introdotto una clausola di recesso per gli Stati membri che intendono recedere dall'Unione.
Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, uno Stato membro può notificare al Consiglio europeo la sua intenzione di separarsi dall'Unione e un accordo di ritiro sarà negoziato tra l'Unione europea e lo Stato. I trattati cessano di essere applicabili a tale Stato a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo o, in mancanza, entro due anni dalla notifica, a meno che lo Stato e il Consiglio europeo siano d'accordo nel prorogare tale termine.
L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio e stabilisce le modalità per l'uscita, tra cui un quadro di riferimento per future relazioni dello Stato interessato con l'Unione. L'accordo deve essere approvato dal Consiglio, che lo delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. Se un ex Stato membro cercasse di ricongiungersi con l'Unione europea sarebbe soggetto alle stesse condizioni di qualsiasi altro paese candidato.
Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, uno Stato membro può notificare al Consiglio europeo la sua intenzione di separarsi dall'Unione e un accordo di ritiro sarà negoziato tra l'Unione europea e lo Stato. I trattati cessano di essere applicabili a tale Stato a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo o, in mancanza, entro due anni dalla notifica, a meno che lo Stato e il Consiglio europeo siano d'accordo nel prorogare tale termine.
L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio e stabilisce le modalità per l'uscita, tra cui un quadro di riferimento per future relazioni dello Stato interessato con l'Unione. L'accordo deve essere approvato dal Consiglio, che lo delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. Se un ex Stato membro cercasse di ricongiungersi con l'Unione europea sarebbe soggetto alle stesse condizioni di qualsiasi altro paese candidato.