Il diritto dell'Unione europea (anche diritto unionale europeo o diritto unionale, già noto come diritto delle Comunità Europee o diritto comunitario, in inglese European Unión law) identifica l'insieme di norme giuridiche relative all'organizzazione e llo sviluppo dell'Unione europea. Nella storia dell'Unione Europea, alla nascita delle prme forme embrionali quali CECA (1951) e poi la CEE (1957), non esisteva un vero e proprio diritto comunitario, ma le Comunità esistenti operavano sostanzialmente come organizzazioni internazionali dotate di particolaria poteri.
Un vero e prorpio diritto comunitario sorse con l'esercizio - da parte degli organi comunitari, della potestà di emanare atti nelle materie di competenza, in virtù dell'atribuzione pattizia della competenza per materia. In tal modo fu accettato, da parte degli membri, il metodo comunitario, a discapito del metodo tradizionale intergovernativo che era stato seguito dalla fine della seconda guerra mondiale e che pur aveva dato numerosi ristultati.
- Il principio maggioritario, che sostituisce quello dell'unanimità e rende più efficace il processo di formazione delle decisioni comunitarie.
Soprattuto, v'è la possibilità che destinatari delle norme di questo ordinamento siano anche i privati e non solo gli Stati Membri dell'Unione. Tali caratteristiche evidenziano quindi come il "Diritto Comunitario" si ponga in posizione intermedia fra il diritto "internationale" e il diritto "nazionale", rappresentando una sorta di tertium genus a sè stante. Tale connotato è rafforzato dal fatto che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione Europea, in determinate materie, una parte delle proprie prerogative e della propria potestà normativa e amministrativa, in passato ordinariamente esercitata in ambito strettamente interno.
Il diritto nazionale in contrasto con quello comunitario e dell'Unione è disapplicabile solo nella misura in cui lo pretende il contenuto normativo opposto del diritto comunitario e dell'Unione. Il primato di applicazione del diritto europeo resta quindi, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un istituto derivato, fondato su un trattato internazionale che solo in virtù dell'ordine di esecuzione contenuto nelle leggi nazionali di ratifica produce effetti giuridici Stati membri.
L'istituto del primato di applicazione non è esplicitamente previsto nei trattati, ma si è formato, in via interpretativa, per opera della giurisprudenza della Corte di giustizia nella prima fase dell'integrazione europea e questo non cambia il nesso di derivazione. Fino al Trattato di Lisbona, diritto penale e diritto amministrativo (nelle materie non di competenza dell'Unione) restavano competenza esclusiva degli Stati membri ed erano oggetto di metodo intergobernativo nell'ambito dei cosidetti "secondo pilastro" e "terzo pilastro" del Tratto di Amsterdam.
Il Trattato di Lisbona nel 2009, tuttavia, ha introdotto la possibilità per l'Unione Europea di legiferare in materia penale con direttive, non con regolamenti immediatamente esecutivi, che devono poi essere recepiti dagli Stati membri. Il primo testo di questo tipo era la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il secondo è la Direttiva 2011/92/UE che armonizza le legislazioni penali in tema di pedofilia e pedopornografia.